Art. 1.
(Istituzione e finalità).

      1. Al fine di conseguire più efficacemente gli obiettivi nazionali e comunitari di competitività e di sviluppo economico sostenibile, nei nuovi scenari di ripartizione internazionale del lavoro, è istituita l'Agenzia logistica interportuale dell'Alto Tirreno, di seguito denominata «ALIAT».
      2. L'ALIAT costituisce un'iniziativa pilota in quanto si riferisce a un territorio logistico singolare che può servire potenzialmente un quarto del mercato dei consumatori dell'Unione europea.
      3. L'ALIAT è un ente di diritto pubblico e opera in conformità alla presente legge e agli indirizzi della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dei princìpi di sussidiarietà e di federalismo nel governo dei sistemi infrastrutturali dei trasporti e della logistica.
      4. L'ALIAT è espressione della volontà delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle istituzioni locali dei territori ricompresi nella macroregione logistica dell'Alto Tirreno.

      5. Le disposizioni di cui alla presente legge disciplinano anche l'istituzione delle agenzie logistiche interportuali che possono essere costituite per conseguire le stesse finalità sui diversi ambiti territoriali del «Molo Italia».